Art. 66. 
 
                      Retrocessione dei rischi 
 
  1. L'ISVAP puo' non tenere conto, ai  fini  della  copertura  delle
riserve tecniche e dei  requisiti  di  adeguatezza  patrimoniale  per
l'esercizio dell'attivita' di  riassicurazione,  della  retrocessione
dei rischi a riassicuratori aventi la sede legale nel  territorio  di
uno Stato terzo che non hanno istituito un legale rappresentante  nel
territorio della Repubblica  o  nel  territorio  di  un  altro  Stato
membro. 
  2.  La  decisione  dell'ISVAP   e'   motivata   esclusivamente   da
valutazioni    attinenti    alla    solvibilita'    delle     imprese
retrocessionarie.