Art. 223. 
Avvisi periodici indicativi e avvisi sull'esistenza di un sistema  di
                           qualificazione 
         (art. 41, art. 44, paragrafo 1, direttiva 2004/17; 
                     Art. 1, d.lgs. n. 158/1995) 
 
  1. Gli enti aggiudicatori, possibilmente entro il  31  dicembre  di
ogni anno, rendono noti  mediante  un  avviso  periodico  indicativo,
conforme all'allegato XV A, pubblicato dalla Commissione o dagli enti
stessi nel loro "profilo di  committente",  di  cui  all'allegato  X,
punto 2, lettera b) e all'articolo 3, comma 35, i dati seguenti: 
    a) per le forniture, il valore totale  stimato  degli  appalti  o
degli  accordi  quadro,  per  gruppo  di  prodotti,   che   intendono
aggiudicare nei dodici mesi  successivi,  qualora  il  valore  totale
stimato, tenuto conto del disposto degli articoli 215 e  29,  risulti
pari o superiore a 750.000 euro; i gruppi di prodotti  sono  definiti
dalle amministrazioni aggiudicatrici mediante riferimento  alle  voci
della nomenclatura  CPV;  il  Ministro  delle  politiche  comunitarie
pubblica  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  le
modalita' dei riferimenti da fare, negli avvisi con cui si indice  la
gara, a particolari voci della nomenclatura in conformita' con quanto
eventualmente stabilito dalla Commissione; 
    b) per i servizi, il valore totale stimato degli appalti o  degli
accordi quadro, per ciascuna  delle  categorie  di  servizi  elencate
nell'allegato  II  A,  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi
successivi, qualora tale valore  totale  stimato,  tenuto  conto  del
disposto degli articoli 215 e 29, sia  pari  o  superiore  a  750.000
euro; 
    c) per i lavori, le caratteristiche essenziali  degli  appalti  o
degli accordi  quadro  che  intendono  aggiudicare  nei  dodici  mesi
successivi e il cui valore stimato sia pari o superiore  alla  soglia
indicata nell'articolo 215, tenuto conto del  disposto  dell'articolo
29. 
  2. Gli avvisi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono  inviati
alla Commissione o pubblicati sul  profilo  di  committente  il  piu'
rapidamente possibile dopo l'inizio dell'anno finanziario. 
  3. L'avviso di cui alla lettera c) del  comma  1  e'  inviato  alla
Commissione  o  pubblicato  sul  profilo  di  committente   il   piu'
rapidamente possibile dopo l'adozione della decisione  che  autorizza
il programma in cui si  inseriscono  i  contratti  di  lavori  o  gli
accordi quadro che gli enti aggiudicatori intendono aggiudicare. 
  4.  Gli  enti  aggiudicatori  che  pubblicano  l'avviso   periodico
indicativo sul loro profilo di committente inviano alla  Commissione,
per via elettronica secondo il formato e le modalita' di trasmissione
di  cui  all'allegato  X,  punto  3,  una  comunicazione  in  cui  e'
annunciata la pubblicazione di un avviso periodico indicativo  su  un
profilo di committente. 
  5. La pubblicazione degli avvisi di cui al comma 1 e'  obbligatoria
solo se gli enti aggiudicatori si avvalgono della facolta' di ridurre
i termini di ricezione delle  offerte  ai  sensi  dell'articolo  227,
comma 4. 
  6. Gli avvisi periodici indicativi contengono gli elementi indicati
nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato X A, punti 1
e 2, e ogni altra informazione ritenuta utile, secondo il formato dei
modelli di formulari adottati dalla Commissione in  conformita'  alla
procedura di cui all'articolo 68, paragrafo 2, direttiva 2004/17. 
  7. L'avviso periodico indicativo e' altresi'  pubblicato  sui  siti
informatici di cui all'articolo 66, comma 7,  con  le  modalita'  ivi
previste. 
  8. Le disposizioni che precedono non si  applicano  alle  procedure
negoziate senza previa indizione di gara. 
  9. Per  progetti  di  grandi  dimensioni,  gli  enti  aggiudicatori
possono  pubblicare  o  far  pubblicare  dalla   Commissione   avvisi
periodici indicativi senza ripetere l'informazione gia' inclusa in un
avviso periodico indicativo, purche'  indichino  chiaramente  che  si
tratta di avvisi supplementari. 
  10. Se gli enti aggiudicatori decidono di introdurre un sistema  di
qualificazione a  norma  dell'articolo  232,  tale  sistema  va  reso
pubblico  con  un  avviso  di  cui  all'allegato  XIV,  indicando  le
finalita' del sistema di qualificazione e le modalita' per  conoscere
le norme relative al suo funzionamento.  Quando  il  sistema  ha  una
durata superiore a tre anni, l'avviso viene  pubblicato  annualmente.
Quando il sistema ha una durata inferiore e'  sufficiente  un  avviso
iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione  va
trasmesso alla Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,  sul
profilo di committente e sui siti informatici di cui all'articolo 66,
comma 7, con le modalita' ivi previste.