Art. 224. 
                  Avvisi con cui si indice una gara 
(art.  42,  direttiva  2004/17;  art.  14,  decreto  legislativo   n.
                              158/1995) 
 
  1. Nel caso degli appalti di forniture, lavori o servizi, gli  enti
aggiudicatori possono  indire  la  gara  mediante  uno  dei  seguenti
avvisi: 
    a) avviso periodico indicativo di cui all'allegato XV A; 
    b) avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione  di  cui
all'allegato XIV; 
    c) bando di gara di cui all'allegato XIII, parte A, B o C. 
  2. Nel caso del sistema dinamico di  acquisizione,  l'indizione  di
gare per il sistema avviene mediante un bando di gara  ai  sensi  del
comma 1, lettera c), mentre l'indizione di gare per appalti basati su
questo tipo di sistemi avviene mediante bando di gara semplificato di
cui all'allegato XIII, parte D. 
  3. Se l'indizione della gara avviene mediante un  avviso  periodico
indicativo questo si conforma alle seguenti modalita': 
    a) si riferisce specificatamente alle forniture, ai lavori  o  ai
servizi che saranno oggetto dell'appalto da aggiudicare; 
    b) indica che l'appalto sara' aggiudicato mediante una  procedura
ristretta o negoziata senza ulteriore pubblicazione di  un  bando  di
gara e invita gli operatori economici interessati  a  manifestare  il
proprio interesse per iscritto; 
    c) e' stato pubblicato ai sensi dell'allegato X non oltre 12 mesi
prima della data di invio dell'invito di cui all'art. 226,  comma  5.
L'ente   aggiudicatore   rispetta   altresi'   i   termini   previsti
dall'articolo 227.