Art. 240 Disposizione all'interno di contingenti interforze 1. Ogni qualvolta il personale dell'Arma dei carabinieri si dispone con altri contingenti di forze militari prende posto immediatamente dopo le scuole militari. 2. Il personale di cui al comma 1 prende il posto che e' a esso di volta in volta assegnato quando: a) si tratta di operazioni o di esercitazioni militari le quali richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di un corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo; b) considerazioni di opportunita' consigliano diversamente all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.