Art. 240 
 
         Disposizione all'interno di contingenti interforze 
 
1. Ogni qualvolta il personale dell'Arma dei carabinieri  si  dispone
con altri contingenti di forze militari prende  posto  immediatamente
dopo le scuole militari. 
2. Il personale di cui al comma 1 prende il posto che e'  a  esso  di
volta in volta assegnato quando: 
a) si tratta di operazioni  o  di  esercitazioni  militari  le  quali
richiedono per la loro natura, l'impiego di una Forza armata o di  un
corpo a preferenza di altra Forza armata o di altro corpo; 
b)   considerazioni   di   opportunita'   consigliano    diversamente
all'autorita' militare dalla quale i contingenti dipendono.