Art. 241 
 
                         Servizi di presidio 
 
1. I comandanti di presidio possono,  compatibilmente  con  la  forza
disponibile e con le  esigenze  del  servizio,  richiedere  personale
dell'Arma dei carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in  caso
di riviste e parate, per il servizio d'istituto e per il mantenimento
dell'ordine. 
2. Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati  e  gli  allievi  degli
istituti di istruzione dell'Arma  dei  carabinieri  non  possono,  di
norma, essere impiegati in servizi d'ordine pubblico e in  quelli  di
presidio. 
3. Gli allievi carabinieri concorrono a turno, con gli  altri  corpi,
nei servizi di guardia e di picchetto d'onore. 
4. Il personale dell'Arma  dei  carabinieri,  senza  pregiudizio  del
servizio d'istituto, partecipa in reparti schierati, alle  riviste  e
alle parate di presidio.