Art. 116 
 
 
                    Disposizioni di coordinamento 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i richiami
alle disposizioni contenute nella legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,
ovunque  presenti,  si   intendono   riferiti   alle   corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  2. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni
contenute nella legge 31 maggio 1965, n. 575,  ovunque  presenti,  si
intendono riferiti alle  corrispondenti  disposizioni  contenute  nel
presente decreto. 
  3. Dalla data di cui al  comma  1,  i  richiami  alle  disposizioni
contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre  1991,
n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre  1991,
n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti  alle  corrispondenti
disposizioni contenute nel presente decreto. 
  4. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II,
capi I, II,  III  e  IV,  i  richiami  agli  articoli  1-septies  del
decreto-legge   6   settembre   1982,   n.   629,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e  5-bis  del
decreto legislativo  8  agosto  1994,  n.  490  nonche'  quelli  alle
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica  3
giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  2
agosto 2010, n. 150, ovunque presenti,  si  intendono  riferiti  alle
corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto. 
 
          Note all'art. 116: 
              - La legge 27 dicembre  1956,  n.  1423,  abrogata  dal
          presente  decreto,  recava:  "Misure  di  prevenzione   nei
          confronti delle persone pericolose per la sicurezza  e  per
          la pubblica moralita'." 
              - La  legge  31  maggio  1965,  n.  575,  abrogata  dal
          presente   decreto,   recava:   "Disposizioni   contro   le
          organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere." 
              - Si riporta il testo degli  articoli  1,  3  e  5  del
          citato decreto-legge 29 ottobre 1991,  n.  345,  convertito
          con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410: 
              "Art.  1.  Consiglio  generale  per   la   lotta   alla
          criminalita' organizzata. 
              1. Presso il Ministero  dell'interno  e'  istituito  il
          Consiglio  generale  per   la   lotta   alla   criminalita'
          organizzata, presieduto  dal  Ministro  dell'interno  quale
          responsabile dell'alta direzione  e  del  coordinamento  in
          materia di ordine e sicurezza  pubblica.  Il  Consiglio  e'
          composto: 
              a) dal Capo della polizia -  Direttore  generale  della
          pubblica sicurezza; 
              b) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
              c) dal Comandante generale del Corpo della  guardia  di
          finanza; 
              d) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e  sicurezza
          interna; 
              e) dal Direttore dell'Agenzia informazioni e  sicurezza
          esterna; 
              f)  dal   Direttore   della   Direzione   investigativa
          antimafia. 
              2. Il Consiglio generale per la lotta alla criminalita'
          organizzata  provvede,  per  lo  specifico  settore   della
          criminalita' organizzata, a: 
              a) definire e adeguare gli indirizzi per  le  linee  di
          prevenzione anticrimine e per le  attivita'  investigative,
          determinando la ripartizione dei compiti tra  le  forze  di
          polizia per aree, settori  di  attivita'  e  tipologia  dei
          fenomeni criminali, tenuto conto dei  servizi  affidati  ai
          relativi uffici e strutture, e in primo luogo  a  quelli  a
          carattere  interforze,  operanti  a  livello   centrale   e
          territoriale; 
              b) individuare le risorse, i mezzi  e  le  attrezzature
          occorrenti al funzionamento dei  servizi  e  a  fissarne  i
          criteri per razionalizzarne l'impiego; 
              c) verificare periodicamente i risultati conseguiti  in
          relazione  agli  obiettivi  strategici  delineati  e   alle
          direttive impartite, proponendo,  ove  occorra,  l'adozione
          dei provvedimenti atti a rimuovere carenze e disfunzioni  e
          ad accertare responsabilita' e inadempienze; 
              d)  concorrere  a  determinare  le  direttive  per   lo
          svolgimento delle attivita' di coordinamento e di controllo
          da  parte  dei  prefetti   dei   capoluoghi   di   regione,
          nell'ambito dei poteri delegati agli stessi. 
              3. Il Consiglio generale emana  apposite  direttive  da
          attuarsi a cura degli uffici e  servizi  appartenenti  alle
          singole  forze  di   polizia,   nonche'   della   Direzione
          investigativa antimafia. 
              4. All'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione
          delle forze di  polizia  del  Dipartimento  della  pubblica
          sicurezza  sono  attribuite  le  funzioni   di   assistenza
          tecnico-amministrativa e di segreteria del Consiglio." 
              "Art. 3. Direzione investigativa antimafia. 
              1. E' istituita,  nell'ambito  del  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza, una Direzione  investigativa  antimafia
          (D.I.A.) con il compito di assicurare  lo  svolgimento,  in
          forma  coordinata,  delle   attivita'   di   investigazione
          preventiva attinenti alla criminalita' organizzata, nonche'
          di effettuare  indagini  di  polizia  giudiziaria  relative
          esclusivamente a delitti di associazione di tipo mafioso  o
          comunque ricollegabili all'associazione medesima. 
              2. Formano oggetto delle  attivita'  di  investigazione
          preventiva  della  Direzione  investigativa  antimafia   le
          connotazioni strutturali, le articolazioni e i collegamenti
          interni ed internazionali delle  organizzazioni  criminali,
          gli  obiettivi  e   le   modalita'   operative   di   dette
          organizzazioni, nonche' ogni altra forma di  manifestazione
          delittuosa  alle  stesse  riconducibile  ivi  compreso   il
          fenomeno delle estorsioni. 
              3.     La     Direzione     investigativa     antimafia
          nell'assolvimento  dei  suoi  compiti  opera   in   stretto
          collegamento con gli uffici e le strutture delle  forze  di
          polizia esistenti a livello centrale e periferico. 
              4. Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
          debbono fornire ogni possibile  cooperazione  al  personale
          investigativo della  D.I.A.  Gli  ufficiali  ed  agenti  di
          polizia giudiziaria dei servizi centrali e interprovinciali
          di cui all'art. 12 del decreto-legge  13  maggio  1991,  n.
          152, convertito, con modificazioni, dalla legge  12  luglio
          1991, n. 203, devono costantemente informare  il  personale
          investigativo  della  D.I.A.,  incaricato   di   effettuare
          indagini collegate, di tutti gli  elementi  informativi  ed
          investigativi di cui siano venuti comunque  in  possesso  e
          sono tenuti a  svolgere,  congiuntamente  con  il  predetto
          personale, gli accertamenti e  le  attivita'  investigative
          eventualmente richiesti. Il predetto personale dei  servizi
          centrali  e  interprovinciali  della  Polizia   di   Stato,
          dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo  della  guardia  di
          finanza, a decorrere dal 1° gennaio 1993, e' assegnato alla
          D.I.A., nei contingenti e con  i  criteri  e  le  modalita'
          determinati  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con i Ministri della difesa e delle finanze. 
              5. All'Alto  Commissario  per  il  coordinamento  della
          lotta contro la  delinquenza  mafiosa,  ferme  restando  le
          attribuzioni previste dal decreto-legge 6  settembre  1982,
          n. 629, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  12
          ottobre  1982,  n.  726,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, e'  attribuita  la  responsabilita'  generale
          delle attivita' svolte dalla D.I.A., delle quali  riferisce
          periodicamente al Consiglio generale di cui all'art.  1,  e
          competono i provvedimenti occorrenti per  l'attuazione,  da
          parte della D.I.A., delle direttive  emanate  a  norma  del
          medesimo art. 1. 
              6.   Alla   D.I.A.    e'    preposto    un    direttore
          tecnico-operativo scelto  fra  funzionari  appartenenti  ai
          ruoli della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a
          dirigente superiore, e ufficiali di grado non  inferiore  a
          generale di brigata dell'Arma dei carabinieri e  del  Corpo
          della guardia di finanza, che  abbiano  maturato  specifica
          esperienza  nel  settore  della  lotta  alla   criminalita'
          organizzata.  Il  direttore  della  D.I.A.  partecipa  alle
          riunioni del Consiglio generale  di  cui  all'art.  1,  cui
          riferisce sul funzionamento  dei  servizi  posti  alle  sue
          dipendenze e sui risultati conseguiti. 
              6-bis. Con gli stessi criteri indicati al  comma  6  e'
          assegnato  alla  D.I.A.  un  vice  direttore  con  funzioni
          vicarie. 
              7. La D.I.A. si avvale di  personale  dei  ruoli  della
          Polizia di Stato, dell'Arma dei  carabinieri  e  del  Corpo
          della guardia di finanza. 
              8.  Il  Ministro  dell'interno,  sentito  il  Consiglio
          generale di  cui  all'art.  1,  determina  l'organizzazione
          della    D.I.A.    secondo    moduli    rispondenti    alla
          diversificazione  dei  settori  d'investigazione   e   alla
          specificita'  degli  ordinamenti  delle  forze  di  polizia
          interessate, fermo restando che in ogni caso,  nella  prima
          fase, l'organizzazione e' articolata come segue: 
              a) reparto investigazioni preventive; 
              b) reparto investigazioni giudiziarie; 
              c)   reparto   relazioni   internazionali    ai    fini
          investigativi. 
              9. Alla determinazione del numero  e  delle  competenze
          delle divisioni in cui si articolano i reparti  di  cui  al
          comma 8 si provvede con le modalita' e  procedure  indicate
          nell'art. 5, settimo comma, della legge 1° aprile 1981,  n.
          121, e successive  modificazioni  e  integrazioni.  Con  le
          stesse modalita' e procedure si provvede alla  preposizione
          ed assegnazione del personale ai reparti e alle  divisioni,
          secondo principi di competenza tecnico-professionale e  con
          l'obiettivo di realizzare nei confronti dei titolari  degli
          uffici predetti di pari livello una sostanziale parita'  ed
          equiordinazione di funzioni, anche mediante il  ricorso  al
          criterio della rotazione degli incarichi. 
              10. In attuazione  di  quanto  stabilito  nel  presente
          articolo,  con  decreto  del  Ministro   dell'interno,   da
          adottarsi nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore del  presente  decreto,  saranno  dettate
          norme per l'unificazione nella D.I.A. di tutte le attivita'
          dell'ufficio dell'Alto Commissario che  riguardano  compiti
          assegnati dal presente decreto al medesimo organismo." 
              "Art. 5. Relazione al Parlamento. 
              1. Il Ministro dell'interno riferisce, ogni  sei  mesi,
          al  Parlamento  sull'attivita'  svolta  e   sui   risultati
          conseguiti  dalla  Direzione  investigativa   antimafia   e
          presenta, unitamente con la relazione di cui  all'art.  113
          della legge 1° aprile 1981, n. 121 un rapporto annuale  sul
          fenomeno della criminalita' organizzata.". 
              - Si riporta il testo dell'art.  1-septies  del  citato
          decreto-legge 6  settembre  1982,  n.  629  convertito  con
          modificazioni dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726: 
              "Art. 1-septies. 1. L'Alto commissario puo'  comunicare
          alle  autorita'  competenti   al   rilascio   di   licenze,
          autorizzazioni, concessioni in materia di armi ed esplosivi
          e per lo svolgimento di attivita'  economiche,  nonche'  di
          titoli abilitativi alla conduzione di mezzi ed al trasporto
          di persone o cose, elementi di fatto ed  altre  indicazioni
          utili alla valutazione, nell'ambito della  discrezionalita'
          ammessa dalla legge, dei requisiti soggettivi richiesti per
          il rilascio, il rinnovo, la sospensione o la  revoca  delle
          licenze, autorizzazioni, concessioni e degli  altri  titoli
          menzionati.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  4  e  5-bis  del
          decreto legislativo 8 agosto  1994,  n.  490  (Disposizioni
          attuative della legge 17 gennaio 1994, n. 47, in materia di
          comunicazioni e  certificazioni  previste  dalla  normativa
          antimafia nonche' disposizioni  concernenti  i  poteri  del
          prefetto  in  materia  di   contrasto   alla   criminalita'
          organizzata.): 
              "Art.  4.Informazioni  del  prefetto   -   lettera   d)
          dell'art. 1, comma 1, della legge 17 gennaio 1994, n. 47 . 
              1. Le pubbliche amministrazioni, gli  enti  pubblici  e
          gli altri soggetti di cui all'art. 1, devono  acquisire  le
          informazioni  di  cui  al  comma  4  prima  di   stipulare,
          approvare o autorizzare i contratti e subcontratti,  ovvero
          prima  di  rilasciare  o  consentire   le   concessioni   o
          erogazioni indicati nell'allegato 3, il cui valore sia: 
              a) pari o superiore a quello determinato dalla legge in
          attuazione delle direttive comunitarie in materia di  opere
          e lavori pubblici, servizi pubblici e pubbliche  forniture,
          indipendentemente dai casi di esclusione ivi indicati; 
              b) superiore a 300 milioni di lire per  le  concessioni
          di acque pubbliche o di beni demaniali per  lo  svolgimento
          di attivita' imprenditoriali, ovvero per la concessione  di
          contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo  o  altre
          erogazioni  dello  stesso  tipo  per  lo   svolgimento   di
          attivita' imprenditoriali; 
              c) superiore a 200 milioni di lire per l'autorizzazione
          di  subcontratti,  cessioni  o  cottimi,   concernenti   la
          realizzazione di opere o lavori pubblici o  la  prestazione
          di servizi o forniture pubbliche. 
              2. E' vietato, a pena di nullita', il frazionamento dei
          contratti, delle concessioni o  delle  erogazioni  compiuto
          allo scopo di eludere l'applicazione del presente articolo. 
              3.  Ai  fini  di  cui  al  comma  1,  la  richiesta  di
          informazioni e' inoltrata al prefetto della provincia nella
          quale  hanno  residenza  o  sede  le  persone  fisiche,  le
          imprese,  le  associazioni,  le  societa'  o   i   consorzi
          interessati ai contratti e subcontratti di cui al comma  1,
          lettere a) e c), o che  siano  destinatari  degli  atti  di
          concessione o erogazione  di  cui  alla  lettera  b)  dello
          stesso comma 1. Tale richiesta deve contenere gli  elementi
          di cui all'allegato 4. 
              4.   Il   prefetto   trasmette   alle   amministrazioni
          richiedenti, nel termine massimo di quindici  giorni  dalla
          ricezione della richiesta, le informazioni  concernenti  la
          sussistenza o meno, a carico di uno dei  soggetti  indicati
          nelle lettere d) ed e)  dell'allegato  4,  delle  cause  di
          divieto  o  di  sospensione   dei   procedimenti   indicate
          nell'allegato  1,  nonche'  le  informazioni  relative   ad
          eventuali tentativi di  infiltrazione  mafiosa  tendenti  a
          condizionare le scelte e gli  indirizzi  delle  societa'  o
          imprese  interessate.  A  tal  fine  il   prefetto,   anche
          avvalendosi  dei  poteri  di  accesso  e  di   accertamento
          delegati dal Ministro dell'interno, dispone  le  necessarie
          verifiche  nell'ambito  della  provincia  e,  ove  occorra,
          richiede  ai  prefetti  competenti  che  le  stesse   siano
          effettuate nelle rispettive province. 
              5. Quando le verifiche disposte a  norma  del  comma  4
          siano di  particolare  complessita',  il  prefetto  ne  da'
          comunicazione senza ritardo all'amministrazione interessata
          e fornisce le informazioni  acquisite  entro  i  successivi
          trenta giorni. Nel caso di  lavori  o  forniture  di  somma
          urgenza, fatto  salvo  quanto  previsto  dal  comma  6,  le
          amministrazioni possono procedere dopo  aver  inoltrato  al
          prefetto la richiesta di informazioni di cui  al  comma  3.
          Anche fuori  del  caso  di  lavori  o  forniture  di  somma
          urgenza, le amministrazioni possono  procedere  qualora  le
          informazioni non pervengano nei termini previsti.  In  tale
          caso, i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni  e  le
          altre erogazioni di cui al comma 1 sono  corrisposti  sotto
          condizione risolutiva. 
              6. Quando, a seguito delle verifiche disposte  a  norma
          del comma 4, emergono  elementi  relativi  a  tentativi  di
          infiltrazione mafiosa nelle societa' o imprese interessate,
          le   amministrazioni   cui   sono   fornite   le   relative
          informazioni dal prefetto, non possono stipulare, approvare
          o autorizzare i contratti o subcontratti, ne'  autorizzare,
          rilasciare  o  comunque  consentire  le  concessioni  e  le
          erogazioni. Nel caso di lavori o forniture di somma urgenza
          di cui al comma 5, qualora la sussistenza di una  causa  di
          divieto indicata nell'allegato 1 o gli elementi relativi  a
          tentativi  di   infiltrazione   mafiosa   siano   accertati
          successivamente   alla   stipula   del   contratto,    alla
          concessione   dei   lavori   o    all'autorizzazione    del
          subcontratto, l'amministrazione interessata  puo'  revocare
          le  autorizzazioni  e  le  concessioni   o   recedere   dai
          contratti, fatto salvo il pagamento del valore delle  opere
          gia' eseguite e  il  rimborso  delle  spese  sostenute  per
          l'esecuzione  del  rimanente,  nei  limiti  delle  utilita'
          conseguite." 
              "Art. 5-bis.  Poteri  di  accesso  e  accertamento  del
          prefetto. 
              1. Per l'espletamento delle funzioni volte a  prevenire
          infiltrazioni mafiose nei  pubblici  appalti,  il  prefetto
          puo' disporre accessi ed accertamenti  nei  cantieri  delle
          imprese  interessate  all'esecuzione  di  lavori  pubblici,
          avvalendosi, a tal  fine,  dei  gruppi  interforze  di  cui
          all'art. 5, comma 3, del decreto del Ministro  dell'interno
          14 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  54
          del 5 marzo 2004. 
              2. Con regolamento da emanare ai  sensi  dell'art.  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi
          dalla  data   di   entrata   in   vigore   della   presente
          disposizione, su proposta del Presidente del Consiglio  dei
          ministri e del Ministro per la pubblica  amministrazione  e
          l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno, il
          Ministro  della  giustizia,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sono definite, nel quadro delle  norme  previste
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, le modalita' di  rilascio
          delle comunicazioni e delle  informazioni  riguardanti  gli
          accessi e gli accertamenti effettuati presso i cantieri  di
          cui al comma 1.". 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  3  giugno
          1998,  n.  252,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          "Regolamento  recante  norme  per  la  semplificazione  dei
          procedimenti relativi al  rilascio  delle  comunicazioni  e
          delle informazioni antimafia." 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica  2  agosto
          2010,  n.  150,  abrogato  dal  presente  decreto,  recava:
          "Regolamento  recante  norme  relative  al  rilascio  delle
          informazioni  antimafia   a   seguito   degli   accessi   e
          accertamenti  nei  cantieri   delle   imprese   interessate
          all'esecuzione di lavori pubblici.".