Art. 117 
                       Disciplina transitoria 
 
  1. Le disposizioni contenute  nel  libro  I  non  si  applicano  ai
procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto, sia gia' stata  formulata  proposta  di  applicazione  della
misura di prevenzione. In tali  casi,  continuano  ad  applicarsi  le
norme previgenti. 
  2. Nella fase di prima applicazione delle  disposizioni  del  libro
III, titolo II: 
  a)  la  dotazione  organica  dell'Agenzia   e'   determinata,   con
provvedimento del Direttore, in trenta unita', ripartite tra le varie
qualifiche,  ivi   comprese   quelle   dirigenziali.   Il   personale
proveniente dalle pubbliche  amministrazioni,  dalle  Agenzie,  dagli
enti territoriali, e' assegnato all'Agenzia, anche  in  posizione  di
comando  o  di  distacco,  secondo  quanto  previsto  dai  rispettivi
ordinamenti,  conservando  lo  stato  giuridico  e   il   trattamento
economico in godimento con oneri  a  carico  dell'amministrazione  di
appartenenza; 
  b) il Direttore dell'Agenzia, nei limiti della dotazione  organica,
e' autorizzato a stipulare contratti a tempo determinato, al fine  di
assicurare la piena operativita' dell'Agenzia. 
  3.  Al  fine   di   garantire   il   potenziamento   dell'attivita'
istituzionale e lo sviluppo organizzativo delle strutture, l'Agenzia,
previa autorizzazione del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze  e  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione e  l'innovazione,  si  avvale  di  personale
proveniente dalle pubbliche amministrazioni, dalle Agenzie,  compresa
l'Agenzia  del  demanio,  e  dagli   enti   territoriali,   assegnato
all'Agenzia medesima anche in posizione di comando o di distacco, ove
consentito dai rispettivi ordinamenti, ovvero  stipula  contratti  di
lavoro a tempo determinato, anche ricorrendo alle modalita' di cui al
decreto legislativo 10 settembre  2003,  n.  276.  Tali  rapporti  di
lavoro sono instaurati in  deroga  alle  disposizioni  del  comma  1,
lettere a) e b), nonche' nei limiti stabiliti dall'autorizzazione  di
cui al primo periodo del presente comma  e  delle  risorse  assegnate
all'Agenzia ai sensi del terzo periodo  del  presente  comma,  e  non
possono avere durata superiore al 31 dicembre 2012.  Per  tali  fini,
all'Agenzia sono assegnati 2 milioni di euro  per  l'anno  2011  e  4
milioni di euro per l'anno 2012. 
  4. A decorrere dalla nomina di cui all'articolo 111, comma 2, cessa
l'attivita' del  Commissario  straordinario  per  la  gestione  e  la
destinazione  dei  beni  confiscati  ad  organizzazioni  criminali  e
vengono  contestualmente  trasferite  le  funzioni   e   le   risorse
strumentali e finanziarie gia' attribuite  allo  stesso  Commissario,
nonche', nell'ambito del contingente indicato al comma 1, lettera a),
le risorse umane, che restano nella medesima posizione gia'  occupata
presso il Commissario.  L'Agenzia  subentra  nelle  convenzioni,  nei
protocolli  e  nei  contratti   di   collaborazione   stipulati   dal
Commissario straordinario. L'Agenzia, nei limiti  degli  stanziamenti
di cui all'articolo  118,  comma  1,  puo'  avvalersi  di  esperti  e
collaboratori esterni. 
  5. Fino alla data di entrata  in  vigore  del  regolamento  ovvero,
quando  piu'   di   uno,   dell'ultimo   dei   regolamenti   previsti
dall'articolo 113, ai procedimenti di cui all'articolo 110, comma  2,
continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti  anteriormente  alla
data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Le   predette
disposizioni si applicano anche ai procedimenti, di cui  al  medesimo
articolo 110, comma 2, lettere b) e c), pendenti alla stessa data. 
  6. Al fine di programmare l'assegnazione e la destinazione dei beni
oggetto dei procedimenti di cui  al  comma  5,  il  giudice  delegato
ovvero il giudice che procede comunica tempestivamente all'Agenzia  i
dati relativi ai detti procedimenti e  impartisce  all'amministratore
giudiziario  le  disposizioni  necessarie.  L'Agenzia  puo'  avanzare
proposte al giudice per la migliore utilizzazione del  bene  ai  fini
della sua successiva destinazione. 
  7. Qualora gli enti territoriali in cui ricadono i beni confiscati,
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente  decreto,  abbiano  gia'   presentato   una   manifestazione
d'interesse al prefetto per le  finalita'  di  cui  all'articolo  48,
comma  3,  lettera  c),  l'Agenzia  procede  alla  definizione  e  al
compimento del trasferimento di tali beni  immobili  a  favore  degli
stessi enti  richiedenti.  Qualora  non  sia  rilevata  possibile  la
cessione dell'intera azienda  e  gli  enti  territoriali  manifestino
interesse all'assegnazione dei soli beni immobili dell'azienda  e  ne
facciano richiesta, l'Agenzia  puo'  procedere,  valutati  i  profili
occupazionali,   alla   liquidazione    della    stessa    prevedendo
l'estromissione  dei  beni  immobili  a  favore  degli  stessi   enti
richiedenti. Le spese necessarie alla liquidazione dei beni aziendali
residui rispetto all'estromissione dei beni immobili  assegnati  agli
enti territoriali sono poste a carico degli stessi enti  richiedenti.
Qualora dalla  liquidazione  derivi  un  attivo,  questo  e'  versato
direttamente allo Stato. 
  8. L'Agenzia puo', altresi', disporre, con delibera  del  Consiglio
direttivo, l'estromissione  di  singoli  beni  immobili  dall'azienda
confiscata non in liquidazione e il loro trasferimento al  patrimonio
degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si  tratti
di  beni  che  gli  enti  territoriali  medesimi  gia'  utilizzano  a
qualsiasi  titolo  per  finalita'  istituzionali.  La  delibera   del
Consiglio direttivo e' adottata fatti salvi i diritti  dei  creditori
dell'azienda confiscata. 
 
          Note all'art. 117: 
              - Il decreto legislativo  10  settembre  2003,  n.  276
          reca: "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
          mercato del lavoro, di cui alla legge n. 14 febbraio  2003,
          n. 30.".