Art. 119 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV,  entrano  in
vigore decorsi 24 mesi dalla data  di  pubblicazione  sulla  Gazzetta
Ufficiale del regolamento ovvero, quando piu' di uno, dell'ultimo dei
regolamenti di cui all'articolo 99, comma 1.