Art. 36.
Le aziende e le lavorazioni:
a) nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano o si
detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti;
b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in
caso di incendio gravi pericoli per la incolumita' dei lavoratori;
Sono soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco competente per
territorio.
La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al precedente
comma e' fatta con decreto Presidenziale, su proposta del Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per
l'industria e commercio e per l'interno.