Art. 36. 
 
  Le aziende e le lavorazioni: 
    a) nelle quali si producono, si impiegano,  si  sviluppano  o  si
detengono prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti; 
    b) che, per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in
caso di incendio gravi pericoli per la incolumita' dei lavoratori; 
  Sono  soggette,  ai  fini  della  prevenzione  degli  incendi,   al
controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco  competente  per
territorio. 
  La determinazione delle aziende e lavorazioni di cui al  precedente
comma e' fatta con decreto Presidenziale, su  proposta  del  Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per
l'industria e commercio e per l'interno.