Art. 69. 
 
  Il rinvenimento di idrocarburi o di sostanze minerali  e  fonti  di
energia, fra quelle indicate nel secondo comma dell'art. 2 del  regio
decreto 29 luglio 1927, n.  1443  e  successive  modificazioni,  deve
essere denunciato al  competente  Ufficio  minerario  entro  quindici
giorni, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. 
  L'Ufficio predetto impartisce in  via  definitiva  le  prescrizioni
dirette a contenere i fluidi  nei  loro  orizzonti  prima  che  venga
rimosso l'impianto di perforazione e recuperate anche parzialmente le
tubazioni di rivestimento.