Art. 95.

  Per  le pensioni normali all'Ordinario militate, a Vicario generale
militare e agli ispettori, nonche' ai primi cappellani militari capi,
ai  cappellani  militari  capi  e  ai  cappellani militari addetti in
servizio  permanente,  si applicano le disposizioni in vigore per gli
ufficiali dell'Esercito, secondo il grado di assimilazione.