Art. 253.
          (Norme sulla competenza degli uffici periferici)

  Le  disposizioni  dell'art.  154,  relative  alla  competenza degli
uffici periferici a provvedere al collocamento a riposo del personale
per  raggiungimento  del  limite di eta' e a liquidare il trattamento
normale  diretto nonche' le altre disposizioni che attribuiscono agli
stessi  uffici  la competenza ad adottare provvedimenti definitivi si
applicano a decorrere dal 1 gennaio 1976.
  Si  applicano  a  decorrere dalla stessa data le disposizioni della
parte   terza   che   stabiliscono   nuove   competenze  ad  adottare
provvedimenti  definitivi  nei  confronti  del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato.