Art. 254.
                          (Norme abrogate)

  Sono  abrogati  il  regio  decreto  21  febbraio  1895,  n.  70,  e
successive  modificazioni  e integrazioni, il regio decreto 22 aprile
1909,  n.  229,  e  successiva  integrazioni e modificazioni, nonche'
tutte  le  altre  norme  relative  al  trattamento  di quiescenza dei
dipendenti  civili  e  militari dello Stato, vigenti alla data del 21
dicembre  1973,  salve  le disposizioni richiamate dal presente testo
unico.
  Qualora nelle leggi o nei regolamenti sia fatto richiamo alle norme
abrogate  ai  sensi  del comma precedente, si intendono richiamate le
corrispondenti norme del presente testo unico.
  Sono,  inoltre,  abrogati  l'art.  9,  quinto  comma,  del  decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, e
le  altre  norme  che,  per  i  dipendenti  civili non di ruolo delle
amministrazioni   dello   Stato,   comprese  quelle  con  ordinamento
autonomo,   prevedono  la  perdita  del  diritto  al  trattamento  di
cessazione   dal  servizio  nei  casi  di  licenziamento  per  motivi
disciplinari o di dimissioni volontarie.