Art. 256. 
                   (Casi in corso di trattazione) 
 
  Ai  casi  in  corso  di  trattazione,  in  sede  amministrativa   o
giurisdizionale, alla data di entrata in vigore  del  presente  testo
unico si applicano le disposizioni del testo unico stesso, anche  per
gli effetti anteriori alla data predetta. 
  Tuttavia  le  disposizioni  del  testo  unico  non  possono  essere
applicate con decorrenza anteriore al 1 gennaio  1958,  data  da  cui
ebbe effetto la legge 15 febbraio 1958, n. 46, nei  casi  in  cui  il
diritto al trattamento di quiescenza, diretto  o  di  riversibilita',
sia stato introdotto da tale legge. 
  La base pensionabile non puo' essere determinata in misura  diversa
da quella prevista dalle norme che erano applicabili alla data in cui
la base stessa deve essere riferita. 
  Per quanto  concerne  gli  assegni  accessori  del  trattamento  di
quiescenza e gli aumenti della pensione relativi alle  indennita'  di
aeronavigazione, di  volo  e  di  paracadutismo  non  possono  essere
fissate  decorrenza  e  misura  diverse  da  quelle  stabilite  dalle
disposizioni che erano applicabili nei periodi relativamente ai quali
detti assegni e aumenti spettano.