Art. 258. 
         (Applicabilita' a domanda di norme del testo unico) 
 
  I dipendenti  cessati  dal  servizio  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore del presente testo unico  o  i  loro  aventi  causa
hanno diritto, a domanda, all'applicazione nei propri confronti delle
seguenti norme: 
    a)  art.  11,  relativamente  ai  servizi  che,  ai  sensi  delle
precedenti  disposizioni,  non  erano  riscattabili  ne'   altrimenti
computabili ai fini del trattamento di quiescenza statale; 
    b) art. 12, relativamente alla computabilita' dei servizi non  di
ruolo resi alle dipendenze delle assemblee legislative  ovvero  degli
enti e degli istituti di cui allo  stesso  articolo  e  relativamente
alla computabilita' dei servizi di  ruolo  da  parte  dei  dipendenti
collocati a riposo per causa diversa dal raggiungimento del limite di
eta'; 
    c) art. 13, relativamente alla  riscattabilita'  dei  periodi  di
iscrizione agli albi professionali e dei periodi di pratica necessari
per il conseguimento dell'abilitazione; 
    d) art. 14, per quanto concerne la riscattabilita'  del  servizio
prestato, rispettivamente, in  qualita'  di  incaricato  tecnico,  di
amanuense di cancelleria e di amanuense ipotecario; 
    e) art. 42, secondo comma, relativamente all'anzianita' minima di
venti anni di servizio effettivo stabilita per l'acquisto del diritto
alla pensione normale da parte del dipendente civile dimissionario; 
    f)  art.  81,  terzo  comma,  sul  diritto   alla   pensione   di
riversibilita' in favore della vedova del pensionato; 
    g) articoli 82 e 84, per la parte in cui,  ai  fini  del  diritto
alla pensione di riversibilita' in favore degli orfani maggiorenni  e
dei collaterali del dipendente statale o del pensionato, e'  prevista
l'eta'  sessagenaria   quale   condizione   alternativa   di   quella
dell'inabilita' a proficuo lavoro; 
    h)  art.  219,  terzo  comma,  relativamente  all'anzianita'   di
servizio di  venti  anni  stabilita  per  l'acquisto  del  diritto  a
pensione da parte del personale ferroviario nei casi di  decadenza  e
di dimissioni dall'impiego; 
    i)  art.  226,  secondo  comma,  relativamente  alla  misura  del
trattamento  continuativo  di  quiescenza  diretto,   concorrente   a
determinare la pensione privilegiata ferroviaria; 
    l) art. 233, relativamente al criterio  di  determinazione  della
pensione privilegiata diretta ai soli fini della riversibilita'. 
  Se la domanda di cui al comma precedente  e'  presentata  entro  un
anno dalla data di entrata in vigore del  presente  testo  unico,  le
norme suindicate sono applicabili con effetto  dalla  data  predetta;
negli altri casi sono applicabili con effetto dal  primo  giorno  del
mese successivo a quello di presentazione della domanda. 
  Il personale in  servizio  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente testo unico, che abbia da far valere servizi  o  periodi  di
cui alle lettere a), b), c) o d),  puo'  presentare  la  domanda  nel
termine perentorio di due anni  dalla  data  predetta,  qualora  tale
termine sia piu' favorevole di quelli previsti dall'art. 147, primo e
secondo comma. In caso di decesso il diritto puo'  essere  esercitato
dagli aventi causa nel termine stabilito dal terzo comma  del  citato
articolo. 
  Per i casi in  corso  di  trattazione,  di  cui  all'art.  256,  le
disposizioni richiamate nelle lettere da e)  a  l)  sono  applicabili
d'ufficio, con effetto dalla data di entrata in vigore  del  presente
testo unico. 
  Nei casi di domande di trattamento di quiescenza, di  cui  all'art.
257, le disposizioni  richiamate  nelle  lettere  da  e)  a  l)  sono
applicabili anche senza espressa richiesta  dell'interessato.  Se  la
domanda di trattamento di quiescenza  e'  presentata  entro  un  anno
dalla data di entrata in vigore del presente testo unico,  le  citate
disposizioni sono applicabili con effetto da tale data;  negli  altri
casi  sono  applicabili  con  effetto  dal  primo  giorno  del   mese
successivo a quello di presentazione della domanda.