Art. 259.
                    (Revisione di provvedimenti)

  Nel  caso  in  cui  le norme del presente testo unico, non indicate
dall'art.  258,  risultino  piu'  favorevoli  delle  norme anteriori,
l'interessato  nei  cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento
definitivo puo' chiederne la revisione entro il termine perentorio di
un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con
effetto dalla data stessa.
  La   domanda   di   revisione  deve  essere  motivata,  a  pena  di
inammissibilita'.