Art. 259. (Revisione di provvedimenti) Nel caso in cui le norme del presente testo unico, non indicate dall'art. 258, risultino piu' favorevoli delle norme anteriori, l'interessato nei cui confronti sia stato gia' emesso provvedimento definitivo puo' chiederne la revisione entro il termine perentorio di un anno dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, con effetto dalla data stessa. La domanda di revisione deve essere motivata, a pena di inammissibilita'.