Art. 261.
             (Riscatto di servizi resi ad enti diversi)

  Il  personale  in  servizio  alla  data  di  entrata  in vigore del
presente testo unico puo' chiedere, entro il termine perentorio di un
anno  dalla  data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi
di  ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero
degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un
contributo  pari  al 18 per cento dello stipendio, della paga o della
retribuzione  spettante  alla data di presentazione della domanda, in
relazione  ai periodi riscattati. Se la domanda e' presentata dopo la
cessazione  dal  servizio,  il  contributo  e'  calcolato sull'ultimo
stipendio o sull'ultima paga o retribuzione.
  Nei  casi  di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non
si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.