Art. 261. (Riscatto di servizi resi ad enti diversi) Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico puo' chiedere, entro il termine perentorio di un anno dalla data predetta, il riscatto totale o parziale dei servizi di ruolo prestati alle dipendenze delle assemblee legislative ovvero degli enti o degli istituti di cui all'art. 12, verso pagamento di un contributo pari al 18 per cento dello stipendio, della paga o della retribuzione spettante alla data di presentazione della domanda, in relazione ai periodi riscattati. Se la domanda e' presentata dopo la cessazione dal servizio, il contributo e' calcolato sull'ultimo stipendio o sull'ultima paga o retribuzione. Nei casi di riscatto effettuato ai sensi del comma precedente non si applicano l'art. 6, primo comma, e l'art. 12, secondo comma.