Art. 262.
                    (Pensioni a onere ripartito)

  Per  i  dipendenti  statali  che alla data di entrata in vigore del
presente  testo unico siano gia' transitati ad altro ente di cui agli
articoli  113 e 116, si applicano le norme vigenti alla data suddetta
in  materia  di  pensioni a onere ripartito, anche se non siano stati
ancora emessi provvedimenti definitivi.
  La  disposizione  del comma precedente si osserva anche nei casi di
passaggio  al  servizio dello Stato di personale proveniente da altro
ente di cui agli articoli sopra citati.
  Il  termine  di  decadenza stabilito dall'art. 151, comma terzo, e'
riaperto,  con  effetto  dalla data di entrata in vigore del presente
testo   unico,  nei  riguardi  del  personale  che  non  sia  cessato
definitivamente dal servizio anteriormente a tale data.