Art. 263. (Pensione dell'I.N.P.S.) Nel caso in cui il dipendente acquisti il diritto alla pensione normale per effetto delle disposizioni richiamate dall'art. 258, comma primo, lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato subentrano nei diritti dell'interessato alla pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, gia' liquidata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni. Qualora non sia stata ancora liquidata la pensione a carico dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127. Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano gia' ottenuto o chiesto il riscatto di servizi non di ruolo con conseguente applicazione del disposto di cui all'art. 20, ultimo comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.