Art. 263.
                      (Pensione dell'I.N.P.S.)

  Nel  caso  in  cui  il dipendente acquisti il diritto alla pensione
normale  per  effetto  delle  disposizioni  richiamate dall'art. 258,
comma  primo,  lo  Stato  o  il Fondo pensioni per il personale delle
ferrovie  dello  Stato  subentrano  nei diritti dell'interessato alla
pensione  a  carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
gia'  liquidata  ai  sensi  della  legge  2  aprile  1958,  n. 322, e
successive modificazioni ed integrazioni.
  Qualora  non  sia  stata  ancora  liquidata  la  pensione  a carico
dell'Istituto suddetto, si applica l'art. 127.
  Il primo comma dell'art. 41 non si osserva per i dipendenti statali
che, alla data di entrata in vigore del presente testo unico, abbiano
gia'  ottenuto  o  chiesto  il  riscatto  di servizi non di ruolo con
conseguente  applicazione  del  disposto  di  cui all'art. 20, ultimo
comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376.