Art. 264.
    (Assegno personale per titolari di pensione di riversibilita)

  Nel  caso  in cui le pensioni spettanti, secondo le norme anteriori
alla data di entrata in vigore del presente testo unico, al coniuge e
agli  orfani  del  dipendente  o  del  pensionato  siano  di  importo
superiore alla quota loro dovuta ai sensi delle norme del testo unico
stesso,  la  differenza  e' conservata a titolo di assegno personale,
riassorbibile  in  occasione di successivi aumenti della misura delle
pensioni.