Art. 265.
       (Benefici previsti dalla legge 25 febbraio 1971, n. 95)

  Nei  casi in cui, alla data di entrata in vigore del presente testo
unico,  non  siano  stati ancora attribuiti i benefici previsti dalla
legge 25 febbraio 1971, n. 95, a favore degli invalidi per servizio e
dei  loro  congiunti, si osservano le disposizioni degli articoli 20,
21, 22 e 23 della legge stessa.