Art. 266.
               (Personale del Ministero della difesa)

  Nei  confronti  degli  impiegati  e  degli  operai non di ruolo del
Ministero  della  difesa  che, nel periodo 1 gennaio 1950-31 dicembre
1959,  cessarono  dal  servizio  per mancato rinnovo del contratto di
lavoro  o  si  avvalsero  dell'esodo  volontario di cui alla legge 27
febbraio  1955,  n.  53,  in  previsione  della  non rinnovazione del
contratto di lavoro o in dipendenza di improvviso trasferimento dalle
sedi  abituali  di  lavoro  a  sedi  di  disagevole  sistemazione, si
osservano le disposizioni della legge 31 marzo 1971, n. 214.