Art. 268. (Operai dei monopoli di Stato) Gli operai dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 1971, n. 1024, hanno diritto di riscattare i servizi di cui alla legge medesima, secondo le norme in essa contenute, salva l'applicazione delle norme del presente testo unico, se piu' favorevoli.