Art. 272. (Orfani di dipendente o di pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958) E' riconosciuto diritto a pensione agli orfani maggiorenni del dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, che siano stati conviventi a carico dello stesso all'atto del suo decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e nullatenenti, anche se le condizioni di inabilita' al lavoro e di nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del pensionato. La pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.