Art. 272.
(Orfani  di  dipendente  o  di pensionato deceduto anteriormente al 1
                            gennaio 1958)

  E'  riconosciuto  diritto  a  pensione  agli orfani maggiorenni del
dipendente o del pensionato deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958,
che  siano  stati  conviventi  a carico dello stesso all'atto del suo
decesso e che alla data suddetta fossero inabili al lavoro proficuo e
nullatenenti,  anche  se  le  condizioni di inabilita' al lavoro e di
nullatenenza non sussistevano alla data di morte del dipendente o del
pensionato.
  La  pensione spettante in applicazione del comma precedente decorre
dal  primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della
domanda.