Art. 273. 
           (Ciechi titolari di pensione di riversibilita') 
 
  I  ciechi  che  hanno  perduto  il   diritto   alla   pensione   di
riversibilita' per essere stati collocati al lavoro  alle  dipendenze
di pubbliche amministrazioni, di enti pubblici, di aziende di Stato e
di privati o per avere intrapreso un lavoro autonomo possono  optare,
entro trenta giorni dalla cessazione dell'attivita'  lavorativa,  per
la pensione di riversibilita' di cui gia' godevano. 
  I ciechi  di  cui  al  comma  precedente  che  hanno  gia'  cessato
dall'attivita'  lavorativa  alla  data  dell'entrata  in  vigore  del
presente testo unico possono esercitare la facolta' di opzione  entro
un anno dalla stessa data.