Art. 274. (Procedimenti amministrativi in corso) Per i procedimenti di liquidazione del trattamento di quiescenza, in corso alla data del 1 gennaio 1976, l'ufficio competente secondo le norme anteriori mantiene la competenza sugli affari di cui e' investito. Tutti gli atti del procedimento, compiuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, restano validi ad ogni effetto. I provvedimenti di riscatto o di riconoscimento di servizi, emessi sino alla data di entrata in vigore del presente testo unico, in conseguenza dei quali abbia gia' avuto inizio il pagamento rateale del contributo a carico dell'interessato o siano stati gia' regolati i rapporti tra lo Stato o il Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, hanno integrale esecuzione secondo le norme anteriori alla data suddetta.