Art. 245 (Art. 93 Cod. Str.) 
      (Comunicazioni fra gli uffici della M.C.T.C e del P.R.A.) 
  1. L'ufficio provinciale della Direzione generale  della  M.C.T.C.,
per i casi previsti dall'articolo 93, comma 5, del codice,  trasmette
agli uffici provinciali del P.R.A  entro  tre  giorni  dall'emissione
della carta di  circolazione  definitiva,  qualora  la  stessa  venga
rilasciata contestualmente alla  targa,  ovvero  in  caso  contrario,
all'atto dell'emissione della carta di circolazione provvisoria,  una
comunicazione  contenente  i  dati  di  identificazione  dei  veicoli
immatricolati e  i  dati  anagrafici  di  chi  se  ne  e'  dichiarato
proprietario,  nonche',   ove   ricorrano,   anche   le   generalita'
dell'usufruttuario o del locatario con facolta'  di  acquisto  o  del
venditore con patto di riservato dominio. 
  2. La comunicazione  di  cui  al  comma  1  avviene  attraverso  le
trasmissioni di un tabulato meccanografico,  fino  a  che  non  siano
normalizzati  i  sistemi  di  collegamento  di  tipo   telematico   o
elettronico.  Tale  normalizzazione  con  i  relativi   costi   viene
stabilita con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con  il
Ministro delle finanze, sentito l'A.C.I., da emettersi entro due anni
dall'entrata in vigore del codice. 
  3. L'ufficio provinciale del P.R.A., entro tre giorni dal rilascio,
da'  comunicazione  dell'avvenuta   consegna   del   certificato   di
proprieta' all'ufficio provinciale  della  Direzione  generale  della
M.C.T.C., con le modalita' di cui al comma 2. 
  4.  Qualora  l'ufficio  provinciale  del  P.R.A.  accerti  che   il
proprietario di un veicolo sia una persona diversa da quella  le  cui
generalita' sono indicate nella carta  di  circolazione,  deve  darne
comunicazione, trasmettendo nel contempo la  carta  di  circolazione,
all'ufficio provinciale della Direzione generale della  M.C.T.C.  che
provvede,  a  richiesta  del  nuovo  intestatario,   ad   una   nuova
immatricolazione con il rilascio di nuove targhe  e  nuova  carta  di
circolazione  contenente  gli  estremi  della  targa  precedentemente
rilasciata e la data di rilascio della stessa. Anche  dell'effettuato
nuovo rilascio e'  data  comunicazione  all'ufficio  provinciale  del
P.R.A.