Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.)
(Contrassegno di identificazione per ciclomotori
e relative procedure di distribuzione)
1. Il contrassegno di identificazione di cui all'articolo 97 del
codice consiste in una targhetta da applicare al ciclomotore e
contraddistinto da un codice alfanumerico.
2. Chiunque intenda circolare con un ciclomotore deve
preventivamente munirsi dell'apposito contrassegno, avanzando
specifica domanda indirizzata all'ufficio provinciale competente
della Direzione generale della M.C.T.C. Tale contrassegno puo' essere
consegnato anche dal costruttore, o dal rappresentante ufficiale in
Italia, o dal commissionario, o dal concessionario o agente di
vendita, all'atto dell'acquisto, presso questi, del ciclomotore.
3. Ai costruttori di ciclomotori ed ai loro rappresentanti
ufficiali in Italia, nonche' ai relativi commissionari, concessionari
od agenti di vendita, di cui al comma 2, i contrassegni vengono
distribuiti dall'ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C. in lotti di adeguata consistenza. I soggetti indicati, a
loro volta, all'atto della vendita di ciclomotori propri o in permuta
o in deposito, possono cedere i contrassegni agli acquirenti che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 251, comma 1.
4. Il contrassegno e' strettamente legato alla persona e non segue
le vicende giuridiche del veicolo. Lo stesso contrassegno permette
all'intestatario di circolare con differenti ciclomotori, assumendo
la responsabilita' della circolazione del ciclomotore di volta in
volta impiegato.