Art. 248 (Art. 97 Cod. Str.) 
          (Contrassegno di identificazione per ciclomotori 
               e relative procedure di distribuzione) 
  1. Il contrassegno di identificazione di cui  all'articolo  97  del
codice consiste in  una  targhetta  da  applicare  al  ciclomotore  e
contraddistinto da un codice alfanumerico. 
  2.   Chiunque   intenda   circolare   con   un   ciclomotore   deve
preventivamente   munirsi   dell'apposito   contrassegno,   avanzando
specifica  domanda  indirizzata  all'ufficio  provinciale  competente
della Direzione generale della M.C.T.C. Tale contrassegno puo' essere
consegnato anche dal costruttore, o dal rappresentante  ufficiale  in
Italia, o dal  commissionario,  o  dal  concessionario  o  agente  di
vendita, all'atto dell'acquisto, presso questi, del ciclomotore. 
  3.  Ai  costruttori  di  ciclomotori  ed  ai  loro   rappresentanti
ufficiali in Italia, nonche' ai relativi commissionari, concessionari
od agenti di vendita, di cui  al  comma  2,  i  contrassegni  vengono
distribuiti dall'ufficio provinciale della Direzione  generale  della
M.C.T.C. in lotti di adeguata consistenza.  I  soggetti  indicati,  a
loro volta, all'atto della vendita di ciclomotori propri o in permuta
o in deposito, possono cedere  i  contrassegni  agli  acquirenti  che
abbiano i requisiti di cui all'articolo 251, comma 1. 
  4. Il contrassegno e' strettamente legato alla persona e non  segue
le vicende giuridiche del veicolo. Lo  stesso  contrassegno  permette
all'intestatario di circolare con differenti  ciclomotori,  assumendo
la responsabilita' della circolazione del  ciclomotore  di  volta  in
volta impiegato.