Art. 249 (Art. 97 Cod. Str.) 
            (Trasferimento di proprieta' dei ciclomotori) 
  1. In caso di trasferimento di  proprieta'  o  di  costituzione  di
usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, il
contrassegno di identificazione rimane in possesso  dell'intestatario
che  puo'  conservarlo  per  apporlo  su  altro  ciclomotore   ovvero
restituirlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale  della
M.C.T.C . Nel secondo  caso  l'ufficio  provinciale  della  Direzione
generale della M.C.T.C. provvedera' alle conseguenti annotazioni  nel
Centro Elaborazione Dati della M.C.T.C. 
  2.  I  contrassegni  restituiti  vengono  distrutti  dagli   uffici
provinciali della Direzione generale della  M.C.T.C.  con  le  stesse
modalita' previste per le targhe di immatricolazione  dei  veicoli  a
motore ritenute non usabili. 
  3. La proprieta' di un ciclomotore non puo' essere trasferita a chi
e' sprovvisto di contrassegno. Il venditore e'  tenuto  a  verificare
che l'acquirente  si  sia  munito  dell'apposito  contrassegno  prima
dell'acquisto.