Art. 249 (Art. 97 Cod. Str.)
(Trasferimento di proprieta' dei ciclomotori)
1. In caso di trasferimento di proprieta' o di costituzione di
usufrutto o di locazione con facolta' di acquisto del ciclomotore, il
contrassegno di identificazione rimane in possesso dell'intestatario
che puo' conservarlo per apporlo su altro ciclomotore ovvero
restituirlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della
M.C.T.C . Nel secondo caso l'ufficio provinciale della Direzione
generale della M.C.T.C. provvedera' alle conseguenti annotazioni nel
Centro Elaborazione Dati della M.C.T.C.
2. I contrassegni restituiti vengono distrutti dagli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. con le stesse
modalita' previste per le targhe di immatricolazione dei veicoli a
motore ritenute non usabili.
3. La proprieta' di un ciclomotore non puo' essere trasferita a chi
e' sprovvisto di contrassegno. Il venditore e' tenuto a verificare
che l'acquirente si sia munito dell'apposito contrassegno prima
dell'acquisto.