Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.) (Caratteristiche e modalita' d'applicazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori) 1. Il contrassegno di identificazione del ciclomotore, avente le stesse caratteristiche previste nel disciplinare tecnico per le targhe di immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, porta in rilievo su fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre e lettere, nonche' il marchio ufficiale della Repubblica Italiana. 2. La forma, il marchio, e le dimensioni del contrassegno sono in- dicate nella figura III.3. 3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono di colore nero (tab. III.2 che fa parte integrante del presente regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica Italiana e' di colore nero. 4. Il codice alfanumerico e' costituito da una combinazione di lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene stabilita dalla Direzione generale della M.C.T.C. 5. Il contrassegno non deve essere necessariamente illuminato, salvo eventuale diversa disposizione impartita dal Ministro dei trasporti. Esso deve essere applicato con le medesime modalita' previste per le targhe dei motoveicoli, tranne per quanto riguarda l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che puo' discendere al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non sia inferiore al raggio della ruota o delle ruote posteriori misurato a veicolo carico. 6. L'applicazione del contrassegno su qualsiasi ciclomotore deve essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione e la rimozione da parte di chi sia a cio' legittimato.