Art. 250 (Art. 97 Cod. Str.) 
   (Caratteristiche e modalita' d'applicazione del contrassegno di 
                  identificazione per ciclomotori) 
  1. Il contrassegno di identificazione del  ciclomotore,  avente  le
stesse caratteristiche  previste  nel  disciplinare  tecnico  per  le
targhe di immatricolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi, porta
in rilievo su fondo bianco retroriflettente una combinazione di cifre
e lettere, nonche' il marchio ufficiale della Repubblica Italiana. 
  2. La forma, il marchio, e le dimensioni del contrassegno sono  in-
dicate nella figura III.3. 
  3. Le cifre e le lettere componenti il codice del contrassegno sono
di colore nero (tab. III.2  che  fa  parte  integrante  del  presente
regolamento). Anche il marchio ufficiale della Repubblica Italiana e'
di colore nero. 
  4. Il codice alfanumerico e'  costituito  da  una  combinazione  di
lettere e numeri. La progressione delle combinazioni viene  stabilita
dalla Direzione generale della M.C.T.C. 
  5. Il contrassegno  non  deve  essere  necessariamente  illuminato,
salvo eventuale  diversa  disposizione  impartita  dal  Ministro  dei
trasporti. Esso deve  essere  applicato  con  le  medesime  modalita'
previste per le targhe dei motoveicoli, tranne  per  quanto  riguarda
l'altezza minima da terra del suo bordo inferiore che puo' discendere
al di sotto del valore minimo ivi previsto, purche' non sia inferiore
al raggio della ruota o delle ruote  posteriori  misurato  a  veicolo
carico. 
  6. L'applicazione del contrassegno su  qualsiasi  ciclomotore  deve
essere concepita in modo tale da rendere possibile l'installazione  e
la rimozione da parte di chi sia a cio' legittimato.