Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.) (Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione del contrassegno di identificazione per ciclomotori) 1. Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., ovvero dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a persona fisica che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e che non sia interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in Italia, ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti e che abbia diritto all'assegnazione di targhe di immatricolazione per cittadini italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti anagraficamente in Italia. 2. Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione, insieme con le generalita' del responsabile della circolazione secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nel centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. ed aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del contrassegno. 3. Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno di identificazione al responsabile della circolazione, esso comunica ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., preferibilmente mediante procedura informatica, ma in ogni caso entro sette giorni non festivi dalla vendita, l'abbinamento fra codice del contrassegno e generalita' dell'intestatario. Il costruttore o il suo rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato, e' responsabile della corretta acquisizione dei dati che deve comunicare all'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., nonche' del contrassegno stesso finche' questo non venga consegnato all'utente.