Art. 251 (Art. 97 Cod. Str.)
(Procedure per l'assegnazione, rilascio e registrazione
del contrassegno di identificazione per ciclomotori)
1. Il contrassegno di identificazione viene rilasciato da un
ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C., ovvero
dai soggetti specificati nell'articolo 248, comma 2, a persona fisica
che abbia compiuto il diciottesimo anno di eta' e che non sia
interdetta, ovvero a persona giuridica, che ne faccia richiesta
dimostrando quale sia la sua residenza anagrafica, o sede, in Italia,
ovvero, altrimenti, che sia comunque reperibile nei modi previsti e
che abbia diritto all'assegnazione di targhe di immatricolazione per
cittadini italiani residenti all'estero o per stranieri non residenti
anagraficamente in Italia.
2. Il codice alfanumerico del contrassegno di identificazione,
insieme con le generalita' del responsabile della circolazione
secondo le norme del comma 1, vengono registrati dagli uffici
provinciali della Direzione generale della M.C.T.C. nel centro
elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C. ed
aggiornati in relazione a trasferimenti di residenza, di sede o di
abitazione, ovvero a provvedimenti di annullamento del contrassegno.
3. Nel caso in cui sia il costruttore o il suo rappresentante
ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi abilitato,
secondo le norme dell'articolo 248 ad assegnare il contrassegno di
identificazione al responsabile della circolazione, esso comunica ad
un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.,
preferibilmente mediante procedura informatica, ma in ogni caso entro
sette giorni non festivi dalla vendita, l'abbinamento fra codice del
contrassegno e generalita' dell'intestatario. Il costruttore o il suo
rappresentante ufficiale in Italia, ovvero il rivenditore da questi
abilitato, e' responsabile della corretta acquisizione dei dati che
deve comunicare all'ufficio provinciale della Direzione generale
della M.C.T.C., nonche' del contrassegno stesso finche' questo non
venga consegnato all'utente.