Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) 
(Adempimenti dell'intestatario del  contrassegno  di  identificazione
                          per ciclomotori) 
  1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno per
ciclomotori,  l'intestatario   deve   comunicarlo   ad   un   ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. entro tre  giorni
producendo la prescritta documentazione. L'ufficio provinciale  della
Direzione   generale   della   M.C.T.C.   rilascia    su    richiesta
dell'interessato  un  nuovo  contrassegno   compiendo   le   consuete
annotazioni nel proprio centro elaborazione dati.