Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.) (Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione per ciclomotori) 1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno per ciclomotori, l'intestatario deve comunicarlo ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. entro tre giorni producendo la prescritta documentazione. L'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. rilascia su richiesta dell'interessato un nuovo contrassegno compiendo le consuete annotazioni nel proprio centro elaborazione dati.