Art. 252 (Art. 97 Cod. Str.)
(Adempimenti dell'intestatario del contrassegno di identificazione
per ciclomotori)
1. In caso di smarrimento, distruzione o furto del contrassegno per
ciclomotori, l'intestatario deve comunicarlo ad un ufficio
provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. entro tre giorni
producendo la prescritta documentazione. L'ufficio provinciale della
Direzione generale della M.C.T.C. rilascia su richiesta
dell'interessato un nuovo contrassegno compiendo le consuete
annotazioni nel proprio centro elaborazione dati.