Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.)
(Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione)
1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero
di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data del 30
giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di
identificazione:
a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993;
b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992;
c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta
rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991;
d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta
rilasciato prima del 1 luglio 1989.
2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai
ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione, si
applicano le norme del presente regolamento.