Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) (Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione) 1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero di certificato di conformita', gia' rilasciato alla data del 30 giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di identificazione: a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993; b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992; c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991; d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta rilasciato prima del 1 luglio 1989. 2. Per l'assegnazione ed il rilascio del contrassegno ai ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua registrazione, si applicano le norme del presente regolamento.