Art. 253 (Art. 97 Cod. Str.) 
        (Norme transitorie per i ciclomotori in circolazione) 
  1. I ciclomotori muniti di certificato di idoneita' tecnica, ovvero
di certificato di conformita',  gia'  rilasciato  alla  data  del  30
giugno 1993, potranno continuare a circolare senza il contrassegno di
identificazione: 
    a) fino al 30 settembre 1993, se il loro certificato risulta 
rilasciato dal 1 luglio 1992 al 30 giugno 1993; 
    b) fino al 31 dicembre 1993, se il loro certificato risulta 
rilasciato dal 1 luglio 1991 al 30 giugno 1992; 
    c) fino al 31 marzo 1994, se il loro certificato risulta 
rilasciato dal 1 luglio 1989 al 30 giugno 1991; 
    d) fino al 30 giugno 1994, se il loro certificato risulta 
rilasciato prima del 1 luglio 1989. 
  2.  Per  l'assegnazione  ed  il  rilascio   del   contrassegno   ai
ciclomotori di cui al comma 1, nonche' per la sua  registrazione,  si
applicano le norme del presente regolamento.