Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.) 
                       (Circolazione di prova) 
  1.   Le   fabbriche   costruttrici   di   sistemi   o   dispositivi
d'equipaggiamento  di  veicoli  a  motore  e  di  rimorchi,   qualora
l'applicazione di tali sistemi o dispositivi  costituisca  motivo  di
aggiornamento della carta di  circolazione,  ai  sensi  dell'articolo
236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a  motore
e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi  o  di
dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi,  ai
loro  rappresentanti,  concessionari,  commissionari  e   agenti   di
vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano  le
disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.