Art. 254 (Art. 98 Cod. Str.)
(Circolazione di prova)
1. Le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi
d'equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora
l'applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di
aggiornamento della carta di circolazione, ai sensi dell'articolo
236, sono assimilate alle fabbriche costruttrici di veicoli a motore
e di rimorchi. Alle predette fabbriche costruttrici di sistemi o di
dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, ai
loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di
vendita, ai commercianti autorizzati di tali veicoli si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 98 del codice.