Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.)
(Targhe provvisorie di circolazione)
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della
Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe
provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate
nell'appendice XI al presente titolo.
2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe
provvisorie sono i seguenti:
a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato
nella suddetta appendice. Detto elenco puo' essere aggiornato con
decreto del Ministro dei trasporti, a seguito dell'istituzione di
ulteriori province;
b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.
Il Ministro dei trasporti puo' stabilire che la serie in questione
sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.