Art. 255 (Art. 99 Cod. Str.) 
                (Targhe provvisorie di circolazione) 
  1. Le  sigle  di  individuazione  degli  uffici  provinciali  della
Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle  targhe
provvisorie di cui all'articolo 99 del codice  sono  quelle  indicate
nell'appendice XI al presente titolo. 
  2. I criteri per la formazione  dei  dati  riportati  nelle  targhe
provvisorie sono i seguenti: 
    a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato
nella suddetta appendice. Detto elenco  puo'  essere  aggiornato  con
decreto del Ministro dei trasporti,  a  seguito  dell'istituzione  di
ulteriori province; 
    b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana; 
    c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici. 
  Il Ministro dei trasporti puo' stabilire che la serie in  questione
sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.