Art. 162. 
           Istituzione delle cattedre e dei posti di ruolo 
 
  1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione  di  concerto
con quello del tesoro, sono indicate le materie o i gruppi di materie
per i quali possono costituirsi cattedre di ruolo. 
  2. Le condizioni per l'istituzione delle cattedre e  dei  posti  di
ruolo, nonche' gli obblighi d'insegnamento, sono ugualmente stabiliti
con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di  concerto  con
quello del tesoro. 
  3. Le cattedre di educazione tecnica e di educazione  fisica  nelle
scuole medie sono costituite in modo che il relativo insegnamento sia
impartito per classi e non per gruppi e, rispettivamente, per squadre
e per sesso. 
  4. Le dotazioni  organiche  dei  ruoli  provinciali  del  personale
docente della scuola media,  di  cui  all'articolo  444,  comprendono
anche i  posti  di  sostegno  a  favore  degli  alunni  portatori  di
handicap,  di  tempo  pieno,  di  attivita'  integrative,  di  libere
attivita' complementari e di attivita'  di  istruzione  degli  adulti
finalizzate al conseguimento del titolo di studio. 
  5. Nelle scuole medie integrate a tempo pieno sono istituite, sulla
base di criteri stabiliti con decreto  del  Ministro  della  pubblica
istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione,
cattedre-orario comprensive delle ore d'insegnamento delle discipline
curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita'
complementari.