Art. 166. Programmi e orari di insegnamento 1. I programmi, gli orari di insegnamento e le prove di esame sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione. I programmi per l'insegnamento della religione cattolica sono adottati secondo le modalita' stabilite con le intese di cui all'articolo 309. 2. Nel dare applicazione a quanto disposto dal comma 1, sono tenute presenti le seguenti esigenze: a) rafforzamento dell'educazione linguistica attraverso un piu' adeguato sviluppo dell'insegnamento della lingua italiana - con riferimento alla sua origine latina e alla sua evoluzione storica - e delle lingue straniere; b) potenziamento dell'insegnamento di scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali - finalizzate quest'ultime anche all'educazione sanitaria - attraverso l'osservazione, l'esperienza e il graduale raggiungimento della capacita' di sistemazione delle conoscenze; c) valorizzazione, nei programmi di educazione tecnica, del lavoro come esercizio di operativita' unitamente alla acquisizione di conoscenze tecniche e tecnologiche. 3. L'orario complessivo degli insegnamenti non puo' superare le 30 ore settimanali, ferme restando le speciali disposizioni per le scuole medie funzionanti nella provincia di Bolzano, per le scuole medie con lingua d'insegnamento slovena, nonche' per le scuole medie annesse agli istituti d'arte e ai conservatori di musica e per le scuole medie per ciechi. 4. Previo accertamento delle possibilita' locali possono essere organizzate scuole medie integrate a tempo pieno, nelle quali sono istituite, sulla base dei criteri stabiliti dal Ministro della pubblica istruzione con l'ordinanza di cui al comma 5, cattedre-orario comprensive delle ore di insegnamento delle discipline curricolari, delle ore di studio sussidiario e delle libere attivita' complementari. 5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono stabiliti i criteri generali e le modalita' di organizzazione delle scuole medie integrate a tempo pieno e sono precisate le funzioni integrative e di sostegno ad esse affidate, nonche' le condizioni necessarie perche' possa prevedersene il funzionamento, con riguardo anche alla prescuola ed all'interscuola. 6. Le attivita' di prescuola e interscuola rientrano nelle attivita' connesse con il funzionamento della scuola di cui all'articolo 491.