Art. 167. 
                 Attivita' integrative e di sostegno 
 
  1. Al fine di agevolare l'attuazione del diritto allo studio  e  la
piena formazione della personalita' degli alunni,  la  programmazione
educativa puo'  comprendere  attivita'  scolastiche  di  integrazione
anche a carattere interdisciplinare, organizzate per gruppi di alunni
della stessa classe o di classi diverse, ed iniziative  di  sostegno,
anche  allo  scopo  di  realizzare  interventi  individualizzati   in
relazione alle esigenze dei singoli alunni. 
  2. Nell'ambito della programmazione di cui al comma 1 sono previste
forme di sostegno per l'integrazione degli alunni  in  situazione  di
handicap, ai sensi degli articoli 315 e 316. 
  3. Le attivita' di cui al comma 1 del presente articolo si svolgono
periodicamente, in sostituzione delle normali attivita' didattiche, e
fino ad un massimo di 160 ore nel  corso  dell'anno  scolastico,  con
particolare riguardo al tempo iniziale e  finale  del  periodo  delle
lezioni, secondo un programma di  iniziative  di  integrazione  e  di
sostegno che e' elaborato dal collegio  dei  docenti  sulla  base  di
criteri generali indicati dal consiglio di istituto e delle  proposte
dei consigli di classe. 
  4.  Esse  sono  attuate  dai  docenti  delle   classi   nell'ambito
dell'orario complessivo settimanale degli insegnamenti stabiliti  per
ciascuna classe. 
  5. Le attivita' previste  dal  comma  4  dell'articolo  166  devono
essere coordinate con le iniziative comprese nel programma di cui  al
comma 3 del presente articolo. 
  6.  Il  suddetto  programma  viene  periodicamente   verificato   e
aggiornato dal collegio dei docenti nel corso dell'anno scolastico. 
  7. I consigli di classe, nelle  riunioni  periodiche  previste  dal
comma  3  dell'articolo  165,  verificano   l'andamento   complessivo
dell'attivita' didattica nelle classi di loro competenza e propongono
gli opportuni adeguamenti del programma di lavoro.