Art. 137.
Competenze dello Stato
1. Restano allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera
a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni
concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete
scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di
valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla
determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico
del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche, le funzioni di cui all'articolo 138, comma 3, del
presente decreto legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici
organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle
attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i
provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da
soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.
Note all'art. 137:
- Per il testo dell'art. 3 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.
- Il d.P.R. 18 aprile 1994, n. 389: "Regolamento recante
semplificazione dei procedimenti di autorizzazione al
funzionamento di scuole e di istituzioni culturali
straniere in Italia" e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 1994, n. 141.