Art. 138.
Deleghe alle regioni
1. Ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione,
sono delegate alle regioni le seguenti funzioni amministrative:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione e formazione professionale;
b) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle
disponibilita' di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica,
sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la
programmazione di cui alla lettera a);
c) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al
miglioramento dell'offerta formativa;
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite.
2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo
anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in
vigore del regolamento di riordino delle strutture
dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
3. Le deleghe di cui al presente articolo non riguardano le
funzioni relative ai conservatori di musica, alle accademie di belle
arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche,
all'accademia nazionale d'arte drammatica, all'accademia nazionale di
danza, nonche' alle scuole ed alle istituzioni culturali straniere in
Italia.
Note all'art. 138:
- Per il testo dell'art. 118 della Costituzione si veda
in nota alle premesse.
- Per il testo dell'art. 7 della legge n. 59 del 1997 si
veda in nota all'art. 3.