Art. 139.
Trasferimenti alle province ed ai comuni
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
legislativo, ai sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
attribuiti alle province, in relazione all'istruzione secondaria
superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
a) l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
b) la redazione dei piani di organizzazione della rete delle
istituzioni scolastiche;
c) i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
d) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
f) le iniziative e le attivita' di promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
scioglimento, sugli organi collegiali scolastici a livello
territoriale.
2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e le
province, ciascuno in relazione ai gradi di istruzione di propria
competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
a) educazione degli adulti;
b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza e
la continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e
ordini di scuola;
e) interventi perequativi;
f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica
e di educazione alla salute.
3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle
province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni.
Nota all'art. 139:
- Per il testo dell'art. 128 della Costituzione si veda
in nota alle premesse.