Art. 139.
               Trasferimenti alle province ed ai comuni
  1.  Salvo quanto  previsto dall'articolo  137 del  presente decreto
legislativo,  ai  sensi  dell'articolo 128  della  Costituzione  sono
attribuiti  alle  province,  in relazione  all'istruzione  secondaria
superiore, e  ai comuni, in  relazione agli altri gradi  inferiori di
scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
  a) l'istituzione,  l'aggregazione, la fusione e  la soppressione di
scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
  b)  la  redazione dei  piani  di  organizzazione della  rete  delle
istituzioni scolastiche;
  c) i servizi  di supporto organizzativo del  servizio di istruzione
per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
  d)  il  piano  di  utilizzazione  degli  edifici  e  di  uso  delle
attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
  e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
  f) le iniziative  e le attivita' di  promozione relative all'ambito
delle funzioni conferite;
  g) la  costituzione, i  controlli e la  vigilanza, ivi  compreso lo
scioglimento,   sugli   organi   collegiali  scolastici   a   livello
territoriale.
  2. I comuni, anche in collaborazione  con le comunita' montane e le
province, ciascuno  in relazione  ai gradi  di istruzione  di propria
competenza,   esercitano,   anche   d'intesa   con   le   istituzioni
scolastiche, iniziative relative a:
  a) educazione degli adulti;
  b) interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;
  c) azioni tese a realizzare le pari opportunita' di istruzione;
  d) azioni di  supporto tese a promuovere e sostenere  la coerenza e
la  continuita' in  verticale e  orizzontale  tra i  diversi gradi  e
ordini di scuola;
  e) interventi perequativi;
  f) interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica
e di educazione alla salute.
  3. La  risoluzione dei  conflitti di  competenze e'  conferita alle
province,  ad eccezione  dei conflitti  tra istituzioni  della scuola
materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni.
 
          Nota all'art. 139:
            - Per il testo dell'art. 128 della Costituzione  si  veda
          in nota alle premesse.