Art. 175.

  1.  Nella  lettera  a)  del  comma 1 dell'articolo 51 del codice di
procedura penale le parole "o presso la pretura" sono soppresse.
 
           Nota all'art. 175:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  51  del  codice  di
          procedura  penale,  come modificato dal decreto legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art. 51 (Uffici del pubblico  ministero  -  Attribuzioni
          del  procuratore  della  Repubblica  distrettuale). - 1. Le
          funzioni di pubblico ministero sono esercitate:
             a) nelle indagini  preliminari  e  nei  procedimenti  di
          primo  grado  dai magistrati della procura della Repubblica
          presso il tribunale;
             b) nei giudizi  di  impugnazione  dai  magistrati  della
          procura  generale  presso  la  corte di appello o presso la
          Corte di cassazione.
            2. Nei casi di avocazione, le funzioni previste dal comma
          1,  lett.  a) sono esercitate dai magistrati della  procura
          generale presso la corte di appello. Nei casi di avocazione
          previsti  dall'art. 371-bis, sono esercitate dai magistrati
          della direzione nazionale antimafia.
            3. Le funzioni  previste  dal  comma  1  sono  attribuite
          all'ufficio   del  pubblico  ministero  presso  il  giudice
          competente a norma del capo II del titolo I.
            3-bis. Quando si tratta di procedimenti  per  i  delitti,
          consumati  o  tentati,  di cui agli artt. 416-bis e 630 del
          codice penale, per i  delitti  commessi  avvalendosi  delle
          condizioni  previste  dal  predetto  art. 416-bis ovvero al
          fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni  previste
          dallo  stesso  articolo,  nonche'  per  i  delitti previsti
          dall'art.   74 del  testo  unico  approvato  con  D.P.R.  9
          ottobre  1990,  n.  309,  le funzioni indicate nel comma 1,
          lett. a) sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero
          presso il tribunale del capoluogo  del  distretto  nel  cui
          ambito ha sede il giudice competente.
            3-ter.  Nei  casi  previsti  dal  comma  3-bis,  se ne fa
          richiesta  il  procuratore  distrettuale,  il   procuratore
          generale  presso la corte di appello puo', per giustificati
          motivi, disporre che le funzioni di pubblico ministero  per
          il dibattimento siano esercitate da un magistrato designato
          dal   procuratore   della   Repubblica  presso  il  giudice
          competente.".