Art. 176.

  1.   L'articolo   52  del  codice  di  procedura  penale  e'  cosi'
modificato:
    a)  nei  commi  2 e 4, le parole "il procuratore della Repubblica
presso  la  pretura,"  e  "del procuratore della Repubblica presso la
pretura," sono rispettivamente soppresse;
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.   Sulla  dichiarazione  di  astensione  del  procuratore  della
Repubblica  presso  il tribunale e del procuratore generale presso la
corte  di  appello decidono, rispettivamente, il procuratore generale
presso  la corte di appello e il procuratore generale presso la corte
di cassazione".
 
           Nota all'art. 176:
            -  Il  testo  vigente  dell'articolo  52  del  codice  di
          procedura penale, come modificato dal  decreto  legislativo
          qui pubblicato, e' il seguente:
            "Art.  52  (Astensione).  - 1. Il magistrato del pubblico
          ministero ha la facolta' di astenersi quando esistono gravi
          ragioni di convenienza.
            2.   Sulla   dichiarazione   di   astensione    decidono,
          nell'ambito  dei  rispettivi  uffici,  il procuratore della
          Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale.
            3. Sulla  dichiarazione  di  astensione  del  procuratore
          della  Repubblica  presso  il  tribunale  e del procuratore
          generale   presso   la   corte   di    appello    decidono,
          rispettivamente, il procuratore generale presso la corte di
          appello  e  il  procuratore  generale  presso  la  corte di
          cassazione.
            4. Con il provvedimento che accoglie la dichiarazione  di
          astensione,  il  magistrato del pubblico ministero astenuto
          e'  sostituito  con  un  altro  magistrato   del   pubblico
          ministero  appartenente  al  medesimo  ufficio.  Nondimeno,
          quando viene accolta la  dichiarazione  di  astensione  del
          procuratore  della  Repubblica  presso  il  tribunale e del
          procuratore generale  presso  la  corte  di  appello,  puo'
          essere  designato  alla  sostituzione  altro magistrato del
          pubblico  ministero  appartenente  all'ufficio   ugualmente
          competente determinato a norma dell'art. 11.".