Art. 137.
                         Competenze dello Stato
      1.  Restano  allo  Stato,  ai  sensi  dell'articolo 3, comma 1,
    lettera  a),  della  legge  15  marzo 1997, n. 59, i compiti e le
    funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione
    della  rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata,
    le  funzioni  di  valutazione del sistema scolastico, le funzioni
    relative  alla  determinazione  e  all'assegnazione delle risorse
    finanziarie  a  carico  del  bilancio dello Stato e del personale
    alle  istituzioni  scolastiche,  le  funzioni di cui all'articolo
    138, comma 3, del presente decreto legislativo.
      2.  Restano  altresi'  allo  Stato  i  compiti  e  le  funzioni
    amministrative   relativi   alle  scuole  militari  ed  ai  corsi
    scolastici   organizzati,   con   il   patrocinio   dello  Stato,
    nell'ambito   delle   attivita'  attinenti  alla  difesa  e  alla
    sicurezza   pubblica,   nonche'  i  provvedimenti  relativi  agli
    organismi  scolastici  istituiti  da soggetti extracomunitari, ai
    sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
    n. 389.