Art. 138.
                          Deleghe alle regioni
      1.   Ai   sensi   dell'articolo   118,   comma  secondo,  della
    Costituzione,  sono  delegate  alle  regioni le seguenti funzioni
    amministrative:
      a)  la  programmazione  dell'offerta  formativa  integrata  tra
    istruzione e formazione professionale;
      b)  la  programmazione,  sul  piano regionale, nei limiti delle
    disponibilita'   di  risorse  umane  e  finanziarie,  della  rete
    scolastica,  sulla  base  dei  piani  provinciali, assicurando il
    coordinamento con la programmazione di cui alla lettera a);
      c)  la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti
    locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali
    al miglioramento dell'offerta formativa;
      d) la determinazione del calendario scolastico;
      e) i contributi alle scuole non statali;
      f)   le  iniziative  e  le  attivita'  di  promozione  relative
    all'ambito delle funzioni conferite.
      2. La delega delle funzioni di cui al comma 1 opera dal secondo
    anno scolastico immediatamente successivo alla data di entrata in
    vigore    del    regolamento    di   riordino   delle   strutture
    dell'amministrazione centrale e periferica, di cui all'articolo 7
    della legge 15 marzo 1997, n. 59.
      3.  Le  deleghe  di  cui al presente articolo non riguardano le
    funzioni  relative  ai  conservatori di musica, alle accademie di
    belle  arti, agli istituti superiori per le industrie artistiche,
    all'accademia    nazionale   d'arte   drammatica,   all'accademia
    nazionale  di  danza,  nonche'  alle  scuole  ed alle istituzioni
    culturali straniere in Italia.