Art. 139.
                Trasferimenti alle province ed ai comuni
      1. Salvo quanto previsto dall'articolo 137 del presente decreto
    legislativo,  ai  sensi dell'articolo 128 della Costituzione sono
    attribuiti  alle province, in relazione all'istruzione secondaria
    superiore,  e  ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori
    di scuola, i compiti e le funzioni concernenti:
      a)  l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione
    di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione;
      b)  la  redazione  dei piani di organizzazione della rete delle
    istituzioni scolastiche;
      c)   i  servizi  di  supporto  organizzativo  del  servizio  di
    istruzione  per  gli  alunni  con  handicap  o  in  situazione di
    svantaggio;
      d)  il  piano  di  utilizzazione  degli  edifici e di uso delle
    attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;
      e) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;
      f)   le  iniziative  e  le  attivita'  di  promozione  relative
    all'ambito delle funzioni conferite;
      g) la costituzione, i controlli e la vigilanza, ivi compreso lo
    scioglimento,   sugli  organi  collegiali  scolastici  a  livello
    territoriale.
      2. I comuni, anche in collaborazione con le comunita' montane e
    le  province,  ciascuno  in  relazione  ai gradi di istruzione di
    propria competenza, esercitano, anche d'intesa con le istituzioni
    scolastiche, iniziative relative a:
      a) educazione degli adulti;
      b)   interventi   integrati   di   orientamento   scolastico  e
      professionale; c) azioni tese a realizzare le pari opportunita'
      di istruzione;
      d) azioni di supporto tese a promuovere e sostenere la coerenza
    e la continuita' in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e
    ordini di scuola;
      e) interventi perequativi;
      f)   interventi  integrati  di  prevenzione  della  dispersione
    scolastica e di educazione alla salute.
      3. La risoluzione dei conflitti di competenze e' conferita alle
    province, ad eccezione dei conflitti tra istituzioni della scuola
    materna e primaria, la cui risoluzione e' conferita ai comuni.