Art. 132 
 
          Svolgimento della procedura di cottimo fiduciario 
             (art. 5 decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. La scelta dell'impresa presso cui effettuare l'acquisizione deve
avvenire previa richiesta di preventivi ad almeno  cinque  imprese  e
acquisizione di almeno tre preventivi.  Le  richieste  di  preventivi
devono essere inviate alle imprese abilitate al  mercato  elettronico
della pubblica amministrazione ovvero a quelle che, a  seguito  della
pubblicita' di cui all'art. 136, abbiano fatto espressa richiesta  di
essere invitate. Qualora non siano state  individuate  almeno  cinque
imprese   abilitate   al   mercato   elettronico    della    pubblica
amministrazione, ovvero  non  vi  siano  almeno  cinque  imprese  che
abbiano richiesto di essere invitate, l'Amministrazione puo' condurre
l'indagine  mediante  richiesta  di  preventivi  a  imprese  comunque
individuate. Nel caso in cui l'indagine non porti all'acquisizione di
un  numero  sufficiente  di  preventivi,  la  stessa  e'  ripetuta  e
l'acquisizione di beni e servizi  puo'  essere  effettuata  anche  in
presenza di un solo preventivo. 
  2. La richiesta dei preventivi o  di  offerte,  da  inoltrare  alle
ditte mediante lettera  o  altro  atto  (telegramma,  telefax,  posta
elettronica certificata) deve indicare: 
    a) l'oggetto della prestazione; 
    b) le caratteristiche tecniche; 
    c) l'importo massimo previsto, con esclusione dell'I.V.A.; 
    d) le qualita' e le modalita' di esecuzione; 
    e) le eventuali garanzie richieste al contraente; 
    f) il termine di presentazione delle offerte; 
    g) il periodo in giorni di validita' delle offerte; 
    h) il termine per l'esecuzione della prestazione; 
    i) il criterio di aggiudicazione prescelto; 
    l) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa; 
    m)  l'eventuale   clausola   che   preveda   di   non   procedere
all'aggiudicazione nel caso  di  presentazione  di  un'unica  offerta
valida; 
    n) la  misura  delle  penali,  determinata  in  conformita'  alle
disposizioni del codice e del presente regolamento; 
    o)  l'obbligo  per  l'offerente  di  dichiarare  nell'offerta  di
assumere  a  proprio  carico   tutti   gli   oneri   assicurativi   e
previdenziali, di osservare le norme vigenti in materia di  sicurezza
sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori  dipendenti,  nonche'  di
accettare condizioni contrattuali e penalita'; 
    p) le modalita' e i termini di pagamento; 
    q) i requisiti soggettivi previsti e  l'obbligo  dell'appaltatore
di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso degli stessi; 
    r)  l'informazione  circa   l'obbligo   di   assoggettarsi   alle
condizioni  e  penalita'  previste  e  di  uniformarsi   alle   norme
legislative e regolamentari applicabili alla fornitura o  ai  servizi
da eseguire; 
    s) la facolta' per l'Amministrazione di provvedere all'esecuzione
dell'obbligazione a spese dell'impresa prescelta e di procedere  alla
risoluzione del rapporto negoziale, mediante semplice  denuncia,  nei
casi in cui l'impresa stessa venga meno alle obbligazioni assunte; 
    t)  ogni  altra  prescrizione   ritenuta   necessaria   ai   fini
dell'acquisizione. 
  3.  Tra  i  preventivi  acquisiti,  se   la   prestazione   oggetto
dell'acquisizione  deve  essere  conforme  a  specifici  disciplinari
tecnici, oppure si riferisce a nota specialita', e' prescelto  quello
con il prezzo piu' basso; negli  altri  casi  la  scelta  puo'  anche
essere effettuata, con adeguata motivazione, sulla base del  criterio
dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa. 
  4. I preventivi sono esaminati  da  una  commissione  nominata  con
apposito atto dagli organi responsabili di cui all'art. 131, comma 1.
La commissione e' composta dal capo del servizio amministrativo o dal
funzionario  che  esplica  funzioni  equipollenti  e  da  altri   due
funzionari dei quali almeno uno tecnicamente competente in  relazione
alla natura dei beni e servizi da acquisire. La commissione redige  e
sottoscrive il verbale di ricognizione dei  preventivi,  individuando
l'impresa presso la quale ha luogo l'acquisizione. 
  5. Il capo del servizio amministrativo o il funzionario che esplica
funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione
dei  preventivi  riportata  nel   verbale,   emette   apposito   atto
dispositivo per la susseguente acquisizione dei beni e  dei  servizi,
che e' perfezionata: 
    a) mediante lettera di ordinazione, quando l'importo della  spesa
non superi l'ammontare di 40.000 euro; 
    b) mediante atto negoziale negli  altri  casi;  al  riguardo,  il
contratto  affidato  mediante   cottimo   fiduciario   e'   stipulato
attraverso scrittura privata, che puo' anche consistere  in  apposito
scambio  di  lettere  con  cui   la   stazione   appaltante   dispone
l'ordinazione  dei  beni  o  dei  servizi,  che  riporta  i  medesimi
contenuti previsti dalla lettera di invito. 
  6. Gli atti di  cui  al  comma  5  devono  riportare  gli  elementi
essenziali previsti nella lettera d'invito e comprendere almeno: 
    a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione; 
    b) la quantita'  e  il  prezzo  degli  stessi  con  l'indicazione
dell'I.V.A.; 
    c) la qualita', le modalita' e i termini di esecuzione; 
    d) gli estremi contabili (capitolo); 
    e) la forma di pagamento; 
    f) le penali per la ritardata o  incompleta  esecuzione,  nonche'
l'eventuale richiamo all'obbligo del contraente di  uniformarsi  alle
vigenti norme di legge e regolamentari; 
    g) l'ufficio referente ed eventuali altre  indicazioni  utili  al
fornitore. 
  7. Nel caso di lettera di ordinazione, l'impresa deve esprimere per
iscritto all'Amministrazione la propria accettazione. 
  8. Salva diversa  pattuizione,  i  pagamenti  sono  disposti  entro
trenta  giorni  dalla  data   della   verifica   di   conformita'   o
dell'attestazione di  regolare  esecuzione,  ovvero,  se  successiva,
dalla data di presentazione della fattura.