Art. 133 
 
                     Verifica della prestazione 
            (art. 6, decreto ministeriale 16 marzo 2006) 
 
  1. Per le spese di importo pari o  superiore  alla  soglia  di  cui
all'art. 125, comma 11, del codice, le acquisizioni di beni e servizi
sono  sottoposte  a  verifica  di  conformita'  entro  venti   giorni
dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a detta  soglia,
il  dipendente   incaricato   della   ricezione   dei   materiali   o
dell'accertamento  dell'esecuzione   dei   servizi,   effettuate   le
verifiche  quantitative   e   qualitative   di   competenza,   redige
dichiarazione di «buona provvista» o «buona esecuzione», che appone e
sottoscrive a  tergo  delle  fatture  presentate  dalle  imprese.  La
verifica di conformita' e' eseguita da dipendenti militari  o  civili
dell'organismo o, qualora necessario, anche da estranei all'organismo
medesimo, secondo  le  disposizioni  vigenti  presso  ciascuna  Forza
armata, o presso l'Arma dei carabinieri, appositamente  nominati  dal
comandante o dal dirigente  preposto  alla  direzione  dell'organismo
procedente. Le relative risultanze devono formare oggetto di apposito
atto sottoscritto da coloro  che  hanno  effettuato  la  verifica  di
conformita'. Le operazioni di verifica non possono essere  effettuate
dai  dipendenti  che   abbiano   partecipato   al   procedimento   di
acquisizione dei beni e servizi. 
 
          Note all'art. 133: 
              Per il  testo  dell'art.  125,  comma  10,  del  citato
          decreto legislativo n. 163 del 2006, v. nelle note all'art.
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