Art. 151 Concorso dei creditori 1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. 2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.