Art. 151 
 
 
                       Concorso dei creditori 
 
    1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori  sul
patrimonio del debitore. 
    2. Ogni credito, anche se  munito  di  diritto  di  prelazione  o
prededucibile, nonche' ogni diritto reale o  personale,  mobiliare  o
immobiliare, deve essere accertato secondo  le  norme  stabilite  dal
capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge. 
    3. Le disposizioni del comma 2  si  applicano  anche  ai  crediti
esentati dal divieto di cui all'articolo 150.