Art. 152 
 
 
          Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili 
 
    1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma
degli  articoli  2756  e  2761  del  codice  civile  possono   essere
realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la
procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione. 
    2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al
giudice delegato, il quale, sentiti il curatore  e  il  comitato  dei
creditori,  stabilisce  con   decreto   il   tempo   della   vendita,
determinandone le modalita' a norma  dell'articolo  216.  Il  giudice
delegato puo' assegnare i beni al creditore che ne ha fatto  istanza.
Il giudice  delegato  provvede  acquisita  la  valutazione  dei  beni
oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione. 
    3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in  caso
di assegnazione, il valore di  stima  e'  superiore  all'importo  del
credito ammesso al passivo con prelazione, il creditore ne  versa  al
curatore l'eccedenza. 
    4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se  e'
stato nominato, puo' anche autorizzare il curatore  a  riprendere  le
cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il  creditore,  o  ad
eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2. 
 
          Note all'art. 152: 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 2756  e  2761  del
          codice civile: 
              "Art.  2756.  Crediti  per  prestazioni  e   spese   di
          conservazione e miglioramento. 
              I crediti per le prestazioni e le spese  relative  alla
          conservazione o  al  miglioramento  di  beni  mobili  hanno
          privilegio sui  beni  stessi,  purche'  questi  si  trovino
          ancora presso chi ha fatto le prestazioni o le spese. 
              Il privilegio ha effetto anche in pregiudizio dei terzi
          che hanno diritti sulla  cosa,  qualora  chi  ha  fatto  le
          prestazioni o le spese sia stato in buona fede. 
              Il  creditore  puo'  ritenere  la  cosa   soggetta   al
          privilegio finche' non e' soddisfatto  del  suo  credito  e
          puo' anche venderla  secondo  le  norme  stabilite  per  la
          vendita del pegno." 
              "Art. 2761. Crediti del vettore,  del  mandatario,  del
          depositario e del sequestratario. 
              I crediti  dipendenti  dal  contratto  di  trasporto  e
          quelli per le spese d'imposta anticipate dal vettore  hanno
          privilegio sulle cose trasportate finche' queste  rimangono
          presso di lui. 
              I crediti derivanti dall'esecuzione del  mandato  hanno
          privilegio  sulle  cose  del  mandante  che  il  mandatario
          detiene per l'esecuzione del mandato. 
              I  crediti  derivanti  dal  deposito  o  dal  sequestro
          convenzionale a favore del depositario e del sequestratario
          hanno parimenti privilegio sulle cose che questi  detengono
          per effetto del deposito o del sequestro. 
              Si applicano a questi  privilegi  le  disposizioni  del
          secondo e del terzo comma.".